Giovedì Feb 09

Senato accademico (SA)

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Il Senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell’Università che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Compete al Senato accademico promuovere e controllare l’attuazione e l’esercizio della autonomia dell’Università tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie indicate dal Consiglio di amministrazione. In particolare compete al Senato:
a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell’Università e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le Facoltà e i Dipartimenti;
b) coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
c) deliberare sulla ripartizione tra le Facoltà delle risorse disponibili in bilancio per la copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore;
d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione;
e) approvare il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento didattico; dare il proprio parere di conformità per i Regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere infine parere obbligatorio sul Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame;
f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell’Università e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal Rettore ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b, dello Statuto;
g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le Facoltà e il Consiglio rappresentativo degli studenti, l’ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studio;
h) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del  Nucleo di valutazione di Ateneo;
i) approvare l’istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Dipartimenti e dei Centri, nonché l’afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
l)  assumere deliberazioni motivate sulle proposte del Consiglio rappresentativo degli studenti;
m)  esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attività didattica, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
n) deliberare, nella composizione integrata stabilita al comma 4, le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico;
o)   nominare la Commissione per i rapporti internazionali di cui all’art. 7 dello Statuto.
p)  svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonchè ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.