Giovedì Feb 09

Organi

Consiglio rappresentativo degli studenti (CRS)

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Il Consiglio rappresentativo degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:
a) i programmi di sviluppo dell’Università;
b) il Regolamento didattico;
c) i contributi e tasse a carico degli studenti;
d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio
e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.

Il Consiglio rappresentativo degli studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell’Università su materie reputate di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.

Il Consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

 

Senato accademico (SA)

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Il Senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell’Università che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Compete al Senato accademico promuovere e controllare l’attuazione e l’esercizio della autonomia dell’Università tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie indicate dal Consiglio di amministrazione. In particolare compete al Senato:
a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell’Università e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le Facoltà e i Dipartimenti;
b) coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
c) deliberare sulla ripartizione tra le Facoltà delle risorse disponibili in bilancio per la copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore;
d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione;
e) approvare il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento didattico; dare il proprio parere di conformità per i Regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere infine parere obbligatorio sul Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame;
f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell’Università e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal Rettore ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b, dello Statuto;
g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le Facoltà e il Consiglio rappresentativo degli studenti, l’ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studio;
h) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del  Nucleo di valutazione di Ateneo;
i) approvare l’istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Dipartimenti e dei Centri, nonché l’afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
l)  assumere deliberazioni motivate sulle proposte del Consiglio rappresentativo degli studenti;
m)  esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attività didattica, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
n) deliberare, nella composizione integrata stabilita al comma 4, le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico;
o)   nominare la Commissione per i rapporti internazionali di cui all’art. 7 dello Statuto.
p)  svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonchè ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.

Consiglio di amministrazione (CDA)

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Il Consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università.

Spetta, in particolare, al Consiglio di amministrazione:
a) dare attuazione, nell’ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal Senato accademico ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello Statuto, identificando sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
b) approvare, sentito il Senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il bilancio consuntivo;
c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Università;
d) approvare, sentito il Senato accademico nei casi previsti all'art. 16 comma 2 lettera m) dello Statuto, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi o strutture;
e) esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni dello Statuto;
f) deliberare la pianta organica del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;
g) deliberare, a seguito dell’indicazione del Rettore, sulla nomina del Direttore amministrativo e stabilire il trattamento economico di quest'ultimo a carico del bilancio dell'Università in conformità alla normativa vigente;
h) approvare il Regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 16, comma 2, lettera e) e 21, comma 2, lettera b) dello Statuto, il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza;
i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, il potere di revoca nei confronti del Direttore amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 4 dello Statuto;
l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Dipartimenti e dei Centri, nonché prendere atto delle afferenze ad essi dei professori e ricercatori approvando gli atti eventualmente necessari a darvi attuazione;
m) deliberare, su proposta del Senato accademico, sentito il Consiglio della ricerca, sulla nomina del  Nucleo di valutazione di Ateneo;
n) stabilire l'ammontare del fondo a carico del bilancio dell’Università per le indennità di funzione dei dirigenti e del personale preposto agli uffici e alle funzioni di coordinamento;
o) autorizzare in via temporanea e con modalità da definire nel Regolamento per l’amministrazione la contabilità e la finanza l’utilizzazione di personale esterno per rispondere ad esigenze specifiche che non possano essere soddisfatte con risorse interne;
p) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.